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02/05/2023
CASHBACK REVOLUTION
Risparmia con il cashback di Gruppo FMA
Il cashback nasce negli Stati Uniti, il primo dei paesi al mondo ad affermare tra le sue priorità la tutela del consumatore, nella prima decade degli anni 2000.
Viene sin da subito importato in Italia e, dal 2008, diventa oggetto di studio e analisi di alcune StartUp che diventano veri e propri portali di cashback che fungevano (e tuttora fungono) da intermediari tra l’utente-acquirente finale ed il sito di E-Commerce, Partners, negozi convenzionati, con i quali il portale ha stretto accordi commerciali alla cui base sono previste commissioni per la loro attività d’intermediazione.
Parte delle commissioni, predeterminate dal portale (ad esempio su acquisto di specifici beni o categorie di essi, raggiungimento di soglie minime di spesa od accumulo rimborsi, ecc.) venivano restituite al consumatore finale sotto forma di rimborso in denaro - cashback.
CAHSBACK, che letteralmente tradotto significa denaro-indietro, indica una delle modalità di rimborso cui ha diritto un utente, generalmente consumatore, per il solo fatto di aver sostenuto una spesa (acquisto di prodotti e/o servizi) effettuata secondo predeterminate modalità.
Sconto, sconto indiretto, sconto differito… è sostanzialmente una pratica commerciale che da questi differisce sia giuridicamente che fiscalmente. Ad oggetto del rimborso (cashback) il Promotore dell’iniziativa può prevedere parzialmente o totalmente:
Infatti, da uno studio effettuato dal nostro Osservatorio Shopper Marketing, - su come la pandemia ha cambiato il comportamento dei consumatori Italiani, pubblicato da Retail Institute https://retailinstitute.it/osservatorio-shopper-marketing, il cashback in denaro costituisce uno dei rewarding “più desiderati” dalla maggior parte dei consumatori italiani.
A distanza di 15 anni il cashback si è adattato sempre più alla inevitabile evoluzione del mercato, del commercio e degli strumenti di accesso degli utenti all’acquisto e, come dimostrano gli studi condotti dal Gruppo FMA, è aumentato in forma esponenziale il numero di persone che accede al cashback a) per scelta attiva, dunque, creandosi in modo consapevole e razionale una remunerazione extra; b) per curiosità; c) per effetto di fidelizzazione programmata ad hoc dai Promotori.
Il successo del cashback però, non ha dato vita alla nascita di provvedimenti di regolamentazione ad hoc. La motivazione è - forse - rinvenibile nel fatto che l’obbligazione unilaterale del Promotore di “restituzione” di una predeterminata somma (prestazione) a fronte del compimento di un acquisto (azione) è già resa tipica dall’art. 1989 c.c. (promessa al pubblico).
Sebbene per finalità diverse, lo strumento del Cashback, la sua meccanica di facile accesso, l’immediatezza nel raggiungimento degli utenti e l’interesse che suscita in questi ultimi, hanno conquistato anche il Parlamento Italiano che, con la Legge di Bilancio 2020, ha istituito il primo “Cashback di Stato”, che documenta l’interesse non solo dei “Professionisti” quali Aziende, ma anche dell’apparato Governativo che trova nel cashback uno strumento di incentivazione all’uso di bancomat e carte prepagate.
Gli unici riferimenti che gli Operatori del settore possono rinvenire da fonti più autorevoli, sono limitati:
Sebbene ancora operativi i Portali di cashback (da intendersi quali intermediari tra acquirenti e produttori/rivenditori), il cashback è organizzato direttamente dal produttore di beni o servizi, promotore dell’iniziativa, che, insieme con il consumatore finale potrà trarne benefici e vantaggi.
I settori merceologici di riferimento ed i beni ad oggetto del cashback sono molteplici: elettronica di consumo hi-tech, alimentari e generi di prima necessità, prodotti per la persona (cura, salute, bellezza), prodotti per la casa e tempo libero (sport, viaggi ecc.), prodotti per animali domestici, abbigliamento e accessori, ecc.
Le motivazioni del successo del cashback sono per un verso connaturate nel comportamento economico degli italiani, da sempre improntato al “risparmio”, nonchè dai numerosi vantaggi diretti percepiti consistenti in:
- di vendita, per i Promotori che immettono sul mercato prodotti nuovi o accumulati in giacenza;
- incentivazione all’acquisto, per il consumatore che riceve un concreto vantaggio, specie se il cashback è in denaro;
- di fidelizzazione del consumatore, grazie allo studio di progetti cashback e promozioni mirate, ripetute con cadenza temporale precisa ovvero inserite all’interno di operazioni e concorsi a premio, dunque, assicurandosi la prosecuzione nel tempo del rapporto di fiducia che s’instaura tra Promotore e consumatore finale;
- di comunicazione con il consumatore, in quanto l’iniziativa suscita l’effettiva percezione di un contatto diretto tra il Promotore e quest’ultimo.
Gruppo FMA metta a disposizione dei propri clienti (Promotori) l’esperienza di oltre 20 anni con un servizio completo “chiavi in mano”:
Viene sin da subito importato in Italia e, dal 2008, diventa oggetto di studio e analisi di alcune StartUp che diventano veri e propri portali di cashback che fungevano (e tuttora fungono) da intermediari tra l’utente-acquirente finale ed il sito di E-Commerce, Partners, negozi convenzionati, con i quali il portale ha stretto accordi commerciali alla cui base sono previste commissioni per la loro attività d’intermediazione.
Parte delle commissioni, predeterminate dal portale (ad esempio su acquisto di specifici beni o categorie di essi, raggiungimento di soglie minime di spesa od accumulo rimborsi, ecc.) venivano restituite al consumatore finale sotto forma di rimborso in denaro - cashback.
CAHSBACK, che letteralmente tradotto significa denaro-indietro, indica una delle modalità di rimborso cui ha diritto un utente, generalmente consumatore, per il solo fatto di aver sostenuto una spesa (acquisto di prodotti e/o servizi) effettuata secondo predeterminate modalità.
Sconto, sconto indiretto, sconto differito… è sostanzialmente una pratica commerciale che da questi differisce sia giuridicamente che fiscalmente. Ad oggetto del rimborso (cashback) il Promotore dell’iniziativa può prevedere parzialmente o totalmente:
- un rimborso in denaro vincolato al raggiungimento di somme pre-determinate e vincolanti, accumulabili in più acquisti senza soglia minima di spesa, rimborsabili al solo raggiungimento di predeterminate somme;
- un rimborso con o senza soglia minima di accumulo cashback, vincolato però a soglie minime di spesa (ad es. per ogni acquisto superiore a X euro);
- Un rimborso senza soglie di spesa e di somme;
- vantaggi differenti dal denaro: buoni sconto, buoni spesa, utilizzabili per acquisti futuri.
Infatti, da uno studio effettuato dal nostro Osservatorio Shopper Marketing, - su come la pandemia ha cambiato il comportamento dei consumatori Italiani, pubblicato da Retail Institute https://retailinstitute.it/osservatorio-shopper-marketing, il cashback in denaro costituisce uno dei rewarding “più desiderati” dalla maggior parte dei consumatori italiani.
Il successo del cashback però, non ha dato vita alla nascita di provvedimenti di regolamentazione ad hoc. La motivazione è - forse - rinvenibile nel fatto che l’obbligazione unilaterale del Promotore di “restituzione” di una predeterminata somma (prestazione) a fronte del compimento di un acquisto (azione) è già resa tipica dall’art. 1989 c.c. (promessa al pubblico).
Sebbene per finalità diverse, lo strumento del Cashback, la sua meccanica di facile accesso, l’immediatezza nel raggiungimento degli utenti e l’interesse che suscita in questi ultimi, hanno conquistato anche il Parlamento Italiano che, con la Legge di Bilancio 2020, ha istituito il primo “Cashback di Stato”, che documenta l’interesse non solo dei “Professionisti” quali Aziende, ma anche dell’apparato Governativo che trova nel cashback uno strumento di incentivazione all’uso di bancomat e carte prepagate.
Gli unici riferimenti che gli Operatori del settore possono rinvenire da fonti più autorevoli, sono limitati:
- Risoluzione (147/E) dell’Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/) che però si limita a scrutinare il trattamento fiscale della “restituzione di denaro” all’acquirente, sulla falsa riga di uno sconto differito nel tempo.
- Ministero dello Sviluppo Economico: faq n. 64 pubblicata sul sito ministeriale (https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/FAQ_a_gennaio_2023.pdf), che assimila il cashback ad uno sconto e conferma l’esclusione dello stesso dalle operazioni a premio come intese ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
- Giova segnalare sul punto che anche la Giurisprudenza, ad oggi, è limitata a pronunzie di carattere tributario e fiscale.
I settori merceologici di riferimento ed i beni ad oggetto del cashback sono molteplici: elettronica di consumo hi-tech, alimentari e generi di prima necessità, prodotti per la persona (cura, salute, bellezza), prodotti per la casa e tempo libero (sport, viaggi ecc.), prodotti per animali domestici, abbigliamento e accessori, ecc.
- Decide e determina preventivamente i prodotti ad oggetto del cashback presso i punti vendita dove questi sono distribuiti e/o sul proprio portale di E-commerce, manlevando il punto vendita da tutti gli oneri giuridici e fiscali che potrebbero derivare dall’applicazione di uno “sconto”, inteso come per legge.
- Predeterminare la quota da restituire agli aventi diritto sulla base di analisi sul comportamento del bacino di consumatori già fidelizzati e stima/obiettivo dei nuovi consumatori da raggiungere.
- Impone eventuali condizioni di accesso all’iniziativa.
- Instaura un rapporto diretto con il cliente finale che, con i dovuti consensi, potrà dare disponibilità alla profilazione ed eventuale utilizzo per future campagne promozionali ed iniziative di marketing.
- vantaggio economico reale e tangibile che l’avente diritto riceve: il consumatore percepisce il cashback come ricompensa, guadagno, un premio in denaro reale, remunerativo della sola azione di acquisto, oltre il bene già acquistato. Uno sconto “diretto” al momento dell’acquisto, sebbene dello stesso importo di un cashback in denaro, non sortirebbe il medesimo effetto.
- velocità nella concretizzazione del rimborso: il consumatore non deve attendere il termine della promozione per ricevere la restituzione del denaro speso. Solitamente dopo pochi giorni dalla richiesta, ritroverà l’accredito in conto corrente;
- assenza di attività da svolgere: il consumatore non deve effettuare particolari e gravose azioni. Sarà necessario effettuare l’acquisto, documentare l’acquisto con la sua prova (scontrino, fattura), compilare un “form” con necessari dati personali e bancari;
- assenza di oneri fiscali e tributari: il consumatore non è tenuto a compilare dichiarazioni di natura fiscale per le somme ricevute a fronte del cashback, essendo un consumatore e agendo in tal senso.
- di vendita, per i Promotori che immettono sul mercato prodotti nuovi o accumulati in giacenza;
- incentivazione all’acquisto, per il consumatore che riceve un concreto vantaggio, specie se il cashback è in denaro;
- di fidelizzazione del consumatore, grazie allo studio di progetti cashback e promozioni mirate, ripetute con cadenza temporale precisa ovvero inserite all’interno di operazioni e concorsi a premio, dunque, assicurandosi la prosecuzione nel tempo del rapporto di fiducia che s’instaura tra Promotore e consumatore finale;
- di comunicazione con il consumatore, in quanto l’iniziativa suscita l’effettiva percezione di un contatto diretto tra il Promotore e quest’ultimo.
Gruppo FMA metta a disposizione dei propri clienti (Promotori) l’esperienza di oltre 20 anni con un servizio completo “chiavi in mano”:
- Studio delle modalità e fattibilità dell’iniziativa in relazione ai dati di vendita e stima forniti dal Cliente, ovvero dietro apposita ricerca di mercato.
- Creazione, redazione, pubblicazione del Regolamento dell’iniziativa nel rispetto della tutela della pubblica fede, necessario al fine di comunicare le regole e le condizioni della stessa, dunque tutti i termini relativi alla promessa di rimborso.
- Redazione del documento di informativa sulla privacy per il trattamento dei dati del consumatore, nonchè di quello diretto alla richiesta dei vari consensi per le eventuali attività di marketing successive.
- Avvio e gestione di campagne di comunicazione dell’iniziativa.
- Consulenza commerciale e fiscale necessaria all’emissione delle dovute note di variazione.
- Costituzione di una piattaforma dedicata, sito web, app, facilmente raggiungibile e consultabile dal consumatore, che permette l’inserimento delle proprie generalità, dati bancari e caricamento delle prove d’acquisto richieste.
- Server dedicato alla raccolta di tutta la documentazione predetta, formulari privacy e consensi.
- Verifica della liceità dei testi e contenuti grafici della piattaforma anche se già fornita dal Promotore.
- Verifica della documentazione pervenuta; eventuale richiesta di prove d’acquisto in originale.
- Assistenza dedicata e customer care finalizzato al contatto telefonico con i consumatori, inbound ed outbount in caso di verifica delle richieste pervenute; servizio mail dedicato all’iniziativa.
- Servizio postale dedicato ovemai il Promotore vi optasse, ovvero risultasse necessario, per consentire agli aventi diritto l’invio cartaceo della documentazione.
- Gestione diretta dei rimborsi, così da manlevare il Promotore dalla effettuazione degli stessi e dagli oneri giuridici, fiscali e burocratici che ne derivano.
- Raccolta dei dati e profilazione dei clienti direttamente dalle richieste di rimborso finalizzate ad iniziative di marketing diretto ovvero dai dati raccolti sul server di riferimento ed opportunamente consensati.
Nicola Musto
AVVOCATO CIVILISTA
Avvocato Civilista del Foro di Napoli e consulente esperto nello studio e redazione di contratti B2B e B2C oriented, con il suo progetto denominato “PromoLex”, ha potuto unire le competenze giuridiche e la conoscenza del Diritto alla disciplina delle Manifestazioni a premio e alle iniziative da esse escluse, mirate principalmente alla fidelizzazione di soggetti Consumatori e non.
Con la effettiva consapevolezza che il Mercato e le strategie di Marketing corrono più velocemente delle norme che le regolano, ha da sempre ritenuto necessari l’individuazione, lo studio e l’analisi di “quello che le norme non dicono” alla luce della vigente normativa, al fine di garantire gli obiettivi che gli Operatori del Settore intendono perseguire alla luce delle loro esigenze, con una resa ottimale degli strumenti da adoperare.
Avvocato Civilista del Foro di Napoli e consulente esperto nello studio e redazione di contratti B2B e B2C oriented, con il suo progetto denominato “PromoLex”, ha potuto unire le competenze giuridiche e la conoscenza del Diritto alla disciplina delle Manifestazioni a premio e alle iniziative da esse escluse, mirate principalmente alla fidelizzazione di soggetti Consumatori e non.
Con la effettiva consapevolezza che il Mercato e le strategie di Marketing corrono più velocemente delle norme che le regolano, ha da sempre ritenuto necessari l’individuazione, lo studio e l’analisi di “quello che le norme non dicono” alla luce della vigente normativa, al fine di garantire gli obiettivi che gli Operatori del Settore intendono perseguire alla luce delle loro esigenze, con una resa ottimale degli strumenti da adoperare.
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