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29/04/2024
IL "MINIMO" VALORE DEI PREMI
La vita di Giveaway e Contest nelle mani di un superlativo assoluto
Il "minimo" valore dei premi: la vita di Giveaway e Contest nelle mani di un superlativo assoluto
Il presente contributo nasce dall’esigenza di rispondere ai numerosi dubbi che i Clienti della Fma palesano quando intendono coinvolgere il loro pubblico, soprattutto a mezzo Social, con modalità di ingaggio che hanno alla base erogazione di "premi" dal valore… "minimo" con la finalità di escluderle dalle "manifestazioni a premio" ai sensi della normativa vigente.
Definire il superlativo assoluto "minimo" non è di agevole soluzione. Di fatto, esso esprime una qualità al minimo grado, ma senza confronto.
È proprio l’impossibilità di un confronto nonché l'accostamento dell’aggettivo minimo al sostantivo valore che genera incertezze che a loro volta danno vita a possibili interpretazioni: valore “infimo”, “modico”, “piccolo”, “ridotto”, “irrilevante”.
Dunque, come per altri argomenti in materia, è sempre consigliabile una buona dose di cautela quando un’attività “promozionale” potrebbe – eccezionalmente – essere ritenuta esclusa dal novero delle Manifestazioni a premi, stante l’ombroso confine che delimita le esclusioni in modo tutt’altro che netto.
I requisiti dell’esclusione ai sensi della lett. d) del d.P.R. 26 ottobre 2001
La norma prevede quali requisiti dell’esclusione che i premi erogati:
Dunque, il conferimento di un premio, seppur di valore “minimo”, se subordinato all’acquisto di un determinato prodotto ovvero ad un determinato valore di spesa del prodotto, integra una Operazione a Premi ai sensi dell’art. 3 D.p.R. n. 430 del 2001.
Al fine di definire, oggi, il valore minimo di un premio, è inevitabile un excursus cronologico che ha visto nel tempo interventi legislativi, interpretativi ministeriali e fiscali, che ad oggi, purtroppo, non sono giunti ad una sua definizione precisa.
Il Regio Decreto n. 1077 del 1940, aveva gettato le basi per una definizione all’Art. 107:
Non sono soggette alle norme sui concorsi e sulle operazioni a premio le offerte di premi costituiti da oggetti di minimo valore (lapis, bandierine, temperini, calendari e simili), sempre chè la corresponsione di essi non sia fatta in alcun modo dipendere dalla natura o dalla entità delle vendite cui le offerte sono accompagnate.
Siffatto articolo è stato abrogato espressamente dall’art.16, comma 1, lett. e) del D.p.R. n. 430 del 2001 ((e) gli articoli da 78 a 145 del regolamento dei servizi del lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077) ma, a ben vedere, è confluito nella lett. d) dell’art. 6 comma 1 senza la previsione “(lapis, bandierine, temperini, calendari e simili).
Circolare ministeriale 28 marzo 2002, n. 1/AMTC
Nonostante l’abrogazione, la Circolare del Ministero delle Attività Produttive, esplicativa del D.p.R. n. 430 del 2001, all’art. 7 (Manifestazioni escluse), nell’individuare il “minimo valore” rinvia all’esemplificazione contenuta nell’art. 107 del R.D. del 1940, n. 1077, nella parte in cui detto valore era assimilato a quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari.
Anno 2017
L’assenza di una indicazione puntuale di quale sia il valore di un bene o servizio per essere qualificato come di “minimo valore”, non ha destato numerosi problemi fino a quando le Piattaforme Social, per le motivazioni abbondantemente spiegate nel contributo al link https://www.gruppofma.it/blog/Legal/Social-Contest/ , hanno individuato nei Social il miglior veicolo di engagement vista la riduzione dei costi per il lancio di iniziative promozionali e, soprattutto, la semplicità e la velocità con la quale si raggiungevano gli obiettivi prefissati.
I molteplici dubbi e la non remota possibilità di incorrere in sanzioni, hanno spinto gli Operatori del settore a chiedere chiarimenti al MISE (oggi MIMIT) che, a sua volta, interpellava l’Agenzia delle entrate al fine di individuare “il minimo valore di un premio”.
Successivamente, dalle "faq" sul sito del MISE si apprendeva che tutti i concorsi e le operazioni a premio nei cui regolamenti: i) i premi da erogare avessero valore inferiore a 25,82 euro; ii) che prevedessero il limite di n. 1 premio per ogni partecipante; iii) che il limite di cui sopra operasse per l'intero periodo reddituale del partecipante, erano da ritenersi "esclusi" dal novero dei concorsi, quindi, nessuna procedura burocratica da seguire e, soprattutto, costi minimi per i Promotori.
Anno 2018
L’interpretazione ministeriale ha avuto però breve vita soprattutto perché:
Dunque, nel 2018 il MISE torna sui propri passi e, sostanzialmente, per i concorsi ritorna al 1940, rinviando alla Circolare ministeriale 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, che a sua volta, per i concorsi rinvia all’abrogato art. 107 del R.D. del 1940, n. 1077: “il minimo valore” coincide con quello di un “lapis, bianderina, e similari”.
Il presente contributo nasce dall’esigenza di rispondere ai numerosi dubbi che i Clienti della Fma palesano quando intendono coinvolgere il loro pubblico, soprattutto a mezzo Social, con modalità di ingaggio che hanno alla base erogazione di "premi" dal valore… "minimo" con la finalità di escluderle dalle "manifestazioni a premio" ai sensi della normativa vigente.
La norma di riferimento
Ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettera d) del d.P.R. 26 ottobre 2001, Non si considerano concorsi e operazioni a premio…- d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate.
Definire il superlativo assoluto "minimo" non è di agevole soluzione. Di fatto, esso esprime una qualità al minimo grado, ma senza confronto.
È proprio l’impossibilità di un confronto nonché l'accostamento dell’aggettivo minimo al sostantivo valore che genera incertezze che a loro volta danno vita a possibili interpretazioni: valore “infimo”, “modico”, “piccolo”, “ridotto”, “irrilevante”.
Dunque, come per altri argomenti in materia, è sempre consigliabile una buona dose di cautela quando un’attività “promozionale” potrebbe – eccezionalmente – essere ritenuta esclusa dal novero delle Manifestazioni a premi, stante l’ombroso confine che delimita le esclusioni in modo tutt’altro che netto.
I requisiti dell’esclusione ai sensi della lett. d) del d.P.R. 26 ottobre 2001
La norma prevede quali requisiti dell’esclusione che i premi erogati:
- a) siano
- oggetti di minimo valore
- b) non dipendano dalla
- natura ed entità delle vendite alle quali le offerte sono collegate
Dunque, il conferimento di un premio, seppur di valore “minimo”, se subordinato all’acquisto di un determinato prodotto ovvero ad un determinato valore di spesa del prodotto, integra una Operazione a Premi ai sensi dell’art. 3 D.p.R. n. 430 del 2001.
La soglia del "minimo valore"
Quando si parla di valore, è inevitabile che si faccia riferimento a cifre e soglie numeriche.Al fine di definire, oggi, il valore minimo di un premio, è inevitabile un excursus cronologico che ha visto nel tempo interventi legislativi, interpretativi ministeriali e fiscali, che ad oggi, purtroppo, non sono giunti ad una sua definizione precisa.
Il Regio Decreto n. 1077 del 1940, aveva gettato le basi per una definizione all’Art. 107:
Non sono soggette alle norme sui concorsi e sulle operazioni a premio le offerte di premi costituiti da oggetti di minimo valore (lapis, bandierine, temperini, calendari e simili), sempre chè la corresponsione di essi non sia fatta in alcun modo dipendere dalla natura o dalla entità delle vendite cui le offerte sono accompagnate.
Siffatto articolo è stato abrogato espressamente dall’art.16, comma 1, lett. e) del D.p.R. n. 430 del 2001 ((e) gli articoli da 78 a 145 del regolamento dei servizi del lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077) ma, a ben vedere, è confluito nella lett. d) dell’art. 6 comma 1 senza la previsione “(lapis, bandierine, temperini, calendari e simili).
Circolare ministeriale 28 marzo 2002, n. 1/AMTC
Nonostante l’abrogazione, la Circolare del Ministero delle Attività Produttive, esplicativa del D.p.R. n. 430 del 2001, all’art. 7 (Manifestazioni escluse), nell’individuare il “minimo valore” rinvia all’esemplificazione contenuta nell’art. 107 del R.D. del 1940, n. 1077, nella parte in cui detto valore era assimilato a quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari.
Anno 2017
L’assenza di una indicazione puntuale di quale sia il valore di un bene o servizio per essere qualificato come di “minimo valore”, non ha destato numerosi problemi fino a quando le Piattaforme Social, per le motivazioni abbondantemente spiegate nel contributo al link https://www.gruppofma.it/blog/Legal/Social-Contest/ , hanno individuato nei Social il miglior veicolo di engagement vista la riduzione dei costi per il lancio di iniziative promozionali e, soprattutto, la semplicità e la velocità con la quale si raggiungevano gli obiettivi prefissati.
I molteplici dubbi e la non remota possibilità di incorrere in sanzioni, hanno spinto gli Operatori del settore a chiedere chiarimenti al MISE (oggi MIMIT) che, a sua volta, interpellava l’Agenzia delle entrate al fine di individuare “il minimo valore di un premio”.
Successivamente, dalle "faq" sul sito del MISE si apprendeva che tutti i concorsi e le operazioni a premio nei cui regolamenti: i) i premi da erogare avessero valore inferiore a 25,82 euro; ii) che prevedessero il limite di n. 1 premio per ogni partecipante; iii) che il limite di cui sopra operasse per l'intero periodo reddituale del partecipante, erano da ritenersi "esclusi" dal novero dei concorsi, quindi, nessuna procedura burocratica da seguire e, soprattutto, costi minimi per i Promotori.
Anno 2018
L’interpretazione ministeriale ha avuto però breve vita soprattutto perché:
- a) i Promotori avrebbero potuto beneficiare dell’esclusione dai concorsi i) prevedendo il limite di un singolo premio per ogni singolo, ii) pur mettendo in palio, ad esempio, 1 milione di € in premi, il cui singolo valore non fosse stato superiore ai 25,82 euro;
- b) le Camere di Commercio che han visto indubbiamente ridotta la richiesta di Funzionari Camerali finalizzati agli accessi e alle chiusure delle Manifestazioni e gli introiti ad essi collegati;
- c) Le Agenzie ed Operatori del settore, tra dubbi e interpretazioni varie, hanno dovuto tergiversare con i propri Clienti in mancanza di posizioni chiare anche da parte di chi dovrebbe essere il loro punto di riferimento e, soprattutto, rinunciare agli introiti di pratiche che il MISE aveva escluso dalle Manifestazioni a premio.
Dunque, nel 2018 il MISE torna sui propri passi e, sostanzialmente, per i concorsi ritorna al 1940, rinviando alla Circolare ministeriale 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, che a sua volta, per i concorsi rinvia all’abrogato art. 107 del R.D. del 1940, n. 1077: “il minimo valore” coincide con quello di un “lapis, bianderina, e similari”.
Il "minimo valore" …oggi.
In assenza di interventi legislativi sul punto ed in assenza di una univoca quantificazione del valore di un “lapis” (tra 1 e 2 €), da quanto esaminato si può dedurre che oggi:- per i concorsi, il minimo valore che li esclude della disciplina del d.pr 430 del 2001, è quello che si riferisce a lapis, bandierine, temperini, calendari e simili, stimabile in € 1,00;
- per le operazioni a premio rimane il minimo valore di euro 25,82, come da indicazioni dell’Agenzia delle Entrate del 2018
- devono sussistere entrambi i requisiti richiesti dall’art. 6 comma 1, lettera d) del d.P.R. 26 ottobre 2001 (minimo valore e premi non dipendenti dalla natura ed entità delle vendite alle quali le offerte sono collegate);
- per valore, debba intendersi il "valore normale" di un bene, che per comodità di esposizione, è individuabile nel suo valore di mercato.
Nicola Musto
AVVOCATO CIVILISTA
Avvocato Civilista del Foro di Napoli e consulente esperto nello studio e redazione di contratti B2B e B2C oriented, con il suo progetto denominato “PromoLex”, ha potuto unire le competenze giuridiche e la conoscenza del Diritto alla disciplina delle Manifestazioni a premio e alle iniziative da esse escluse, mirate principalmente alla fidelizzazione di soggetti Consumatori e non.
Con la effettiva consapevolezza che il Mercato e le strategie di Marketing corrono più velocemente delle norme che le regolano, ha da sempre ritenuto necessari l’individuazione, lo studio e l’analisi di “quello che le norme non dicono” alla luce della vigente normativa, al fine di garantire gli obiettivi che gli Operatori del Settore intendono perseguire alla luce delle loro esigenze, con una resa ottimale degli strumenti da adoperare.
Avvocato Civilista del Foro di Napoli e consulente esperto nello studio e redazione di contratti B2B e B2C oriented, con il suo progetto denominato “PromoLex”, ha potuto unire le competenze giuridiche e la conoscenza del Diritto alla disciplina delle Manifestazioni a premio e alle iniziative da esse escluse, mirate principalmente alla fidelizzazione di soggetti Consumatori e non.
Con la effettiva consapevolezza che il Mercato e le strategie di Marketing corrono più velocemente delle norme che le regolano, ha da sempre ritenuto necessari l’individuazione, lo studio e l’analisi di “quello che le norme non dicono” alla luce della vigente normativa, al fine di garantire gli obiettivi che gli Operatori del Settore intendono perseguire alla luce delle loro esigenze, con una resa ottimale degli strumenti da adoperare.
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