Normativa manifestazioni a premio
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Normativa manifestazioni a premio
08/09/2023
CONCORSI E OPERAZIONI A PREMIO.
CONCORSI E OPERAZIONI A PREMIO.
Caratteristiche e differenze.
Ambedue le tipologie sono iniziative che hanno lo scopo di favorire la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi. Il fine, come visto, è sostanzialmente commerciale e siffatte attività possono essere avviate da soggetti Professionisti.
Oltre al fine, concorsi ed operazioni a premio sono accomunate dalla gratuità di accesso all’iniziativa per il destinatario, solitamente consumatore.
Giova sottolineare che il Principio di Gratuità che soggiace alle predette iniziative è da intendersi quale divieto per i Promotori di imporre il sostenimento di costi ai destinatari che non sia il solo ed esclusivo costo previsto quale corrispettivo per l’acquisto di un prodotto o servizio promozionato.
Siffatto principio è ribadito fortemente dalla Corte di Giustizia Europea nella Causa C?428/11 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62011CJ0428) nonchè nella circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC che afferma:
<<La gratuità è pertanto la caratteristica essenziale di tutte le manifestazioni a premio, con il conseguente divieto di maggiorare il prezzo del prodotto o servizio promozionato. La partecipazione all’evento deve essere quindi assolutamente gratuita. Principio che deve intendersi appieno rispettato sia in presenza dell’acquisto del bene oggetto della promozione sia anche quando venga richiesta una partecipazione diretta del destinatario (attraverso il pagamento) all’acquisizione del premio>>.
Dunque il Promotore può prevedere un concorso a premi con promessa di un premio, estratto ad esempio, tra tutti coloro che acquisteranno un determinato bene o servizio ovvero una operazione che prevede l’erogazione di un premio a tutti coloro che effettuano un determinato acquisto. Il Promotore non potrà a) subordinare la partecipazione del destinatario alla erogazione di denaro finalizzata alla partecipazione al concorso ovvero all’operazione a premio; b) rendere economicamente gravosa la partecipazione del destinatario con costi a suo carico finalizzati all’ottenimento del premio; c) rendere economicamente gravoso il conseguimento del premio promesso.
Oltre al fine, concorsi ed operazioni a premio sono accomunate dalla gratuità di accesso all’iniziativa per il destinatario, solitamente consumatore.
Giova sottolineare che il Principio di Gratuità che soggiace alle predette iniziative è da intendersi quale divieto per i Promotori di imporre il sostenimento di costi ai destinatari che non sia il solo ed esclusivo costo previsto quale corrispettivo per l’acquisto di un prodotto o servizio promozionato.
Siffatto principio è ribadito fortemente dalla Corte di Giustizia Europea nella Causa C?428/11 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62011CJ0428) nonchè nella circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC che afferma:
<<La gratuità è pertanto la caratteristica essenziale di tutte le manifestazioni a premio, con il conseguente divieto di maggiorare il prezzo del prodotto o servizio promozionato. La partecipazione all’evento deve essere quindi assolutamente gratuita. Principio che deve intendersi appieno rispettato sia in presenza dell’acquisto del bene oggetto della promozione sia anche quando venga richiesta una partecipazione diretta del destinatario (attraverso il pagamento) all’acquisizione del premio>>.
Dunque il Promotore può prevedere un concorso a premi con promessa di un premio, estratto ad esempio, tra tutti coloro che acquisteranno un determinato bene o servizio ovvero una operazione che prevede l’erogazione di un premio a tutti coloro che effettuano un determinato acquisto. Il Promotore non potrà a) subordinare la partecipazione del destinatario alla erogazione di denaro finalizzata alla partecipazione al concorso ovvero all’operazione a premio; b) rendere economicamente gravosa la partecipazione del destinatario con costi a suo carico finalizzati all’ottenimento del premio; c) rendere economicamente gravoso il conseguimento del premio promesso.
Redazione
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